Art. 3.
(Norme di attuazione).

      1. Le norme di attuazione della presente legge sono adottate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.